IL COLLARE ELETTRICO: COSA DICE LA LEGGE?

Alcuni mesi fa hanno fatto molto discutere le immagini che riprendevano il celebre Istruttore Cinofilo Cesar Millan che ricorreva all'utilizzo del collare elettrico; si potrebbe discutere a lungo sull'utilità educativa e sull'eticità di tale strumento, ma la normativa cosa dice in merito?

In effetti manca una chiarezza assoluta ed un'unica linea guida: se da un lato, infatti, l'ordinamento giuridico si pronuncia in sfavore del ricorso a collari elettrici e affini, dall'altro non ne vieta vendita e commercio.
Numerose Ordinanze del Ministero della Salute (GU 158 del 09.07.2005 “Ordinanza Storace” – GU 10 del 13.01.2007 “Ordinanza Turco” – GU 23 del 28.01.2008 “Ordinanza Turco” – Gu 68 del 23.03.2009 “Ordinanza Sacconi”) si sono chiaramente espresse contro il suo utilizzo ma sono state successivamente (almeno le prime 3) annullate dal Tar del Lazio per l'assenza di evidenze a dimostrazione della loro reale validità.

Successivamente, tuttavia, la Cassazione si è pronunciata in favore di tali sentenze dichiarando che “l'uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica Ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del Codice penale - art 544 ter e 727 comma 2 – che vieta il maltrattamento degli animali”.

Sentenza in linea con quanto previsto dall'art 7 della Convenzione europea che cita “nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute e il suo benessere…o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori…”

Si tratta però di riferimenti a casi specifici che, se da un lato sembra sposare l'orientamento contrario all'impiego di tali strumenti, dall'altro non si pronuncia in maniera netta e, soprattutto, lascia legittime la vendita ed il commercio.


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